
Con un interpello della DRE della Calabria, l’Agenzia delle Entrate crea scompiglio in merito alla spettanza del superbonus 110% per gli immobili potenzialmente ad uso promiscuo. L’utilizzo promiscuo, secondo l’Agenzia delle Entrate, è rilevato anche laddove il contribuente abbia indicato nel modello di apertura della partiva IVA, modello AA9-12, come luogo di svolgimento dell’attività, l’immobile oggetto dei lavori. Ciò anche laddove nessuna stanza dell’immobile sia effettivamente destinata ad attività d’impresa o professionale. Si pensi all’agente di commercio che pur indicando, all’atto dell’apertura della partita IVA, l’immobile in cui vive come luogo di svolgimento dell’attività, si troverà a non poter usufruire appieno del superbonus, anche se nell’immobile non svolge alcuna attività.

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