
Il contribuente, nonostante abbia i requisiti per operare in regime forfetario, può optare per quello ordinario. L’opzione si desume dal comportamento concludente e deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate al quadro VO del Modello IVA riferito all’anno d’imposta da cui decorre l’opzione. Può, ad esempio, essere considerato comportamento concludente l’emissione di fattura con applicazione dell’IVA e ritenuta d’acconto. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate non ammette che la successiva emissione di note di variazione a rettifica delle predette fatture possa avere effetto retroattivo ai fini della scelta del regime fiscale.

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