Nel giro di un giorno le istruzioni per la compilazione del modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sono state rettificate, con il rilascio di una nuova versione datata 24 marzo 2021.
Ad essere state corrette da parte dell’Agenzia delle Entrate sono alcune importanti indicazioni delle quali vi abbiamo dato conto nel nostro intervento di ieri - Circolare Monografica, Fondo perduto “Sostegni”: emanato il provvedimento attuativo e il modello. Domande dal 30 marzo - e di conseguenza ciò ci obbliga a rettificare a nostra volta quanto evidenziato in precedenza.
Andiamo pertanto nel seguito ad evidenziare le nuove indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
La correzione di un’istanza precedentemente trasmessa: possibile anche la modifica della modalità di fruizione
Come abbiamo avuto modo di evidenziare nel corso del precedente approfondimento, il flusso delle istanze sarà il seguente:
1. Apertura del canale dal 30 marzo 2021 e sino al 28 maggio 2021. Entro tale lasso di tempo, a seguito della trasmissione telematica dell’istanza viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti (fase 1).
2. Successivamente alla fase 1, interviene la fase 2, nella quale l’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli con i dati dichiarativi presenti in Anagrafe Tributaria e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del credito d'imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o ad un suo intermediario delegato.
Nel lasso di tempo che intercorre tra la fase 1 e la fase 2 è possibile trasmettere una nuova istanza (o anche più nuove istanze) che vanno automaticamente a sostituirsi a tutte quelle precedentemente trasmesse.
Detto in termini più semplici, fintanto che il contributo a fondo perduto non ottiene il “via libera” da parte dell’Agenzia delle Entrate (come da esito risultante nella sezione “consultazione esito”), il soggetto richiedente può correggere i dati trasmessi in precedenza.
Tuttavia, la prima versione delle istruzioni di compilazione al modello di istanza precisavano che uno specifico aspetto non poteva essere oggetto di correzione. Secondo la prima formulazione delle istruzioni diramate, infatti, l’opzione per la compensazione del contributo con modello F24, piuttosto che la richiesta di accredito in conto corrente, non poteva essere modificata nemmeno presentando una nuova istanza in sostituzione alla precedente.
Una posizione quanto meno curiosa, posto che veniva meno il diritto di scegliere di rettificare la modalità di fruizione di un contributo che, nel lasso di tempo in cui è possibile presentare un’istanza a rettifica, non era nemmeno ancora stato riconosciuto.
La nuova versione delle istruzioni, invece, coerentemente corregge l’iniziale impostazione, prevedendo che la scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza, sia per l’accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d’imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, ed è solo successivamente a tale momento che il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.
Il calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 in caso di apertura di partita IVA
Altra rilevante modifica apportata alle istruzioni di compilazione è quella che va a rettificare le indicazioni inizialmente fornite relativamente alla determinazione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 in caso di apertura di partita IVA nel medesimo anno 2019.
Nella prima formulazione era stato fornito un esempio secondo il quale il calcolo avrebbe dovuto essere effettuato come segue (si cita testualmente): “... Nel caso invece di partita IVA attivata, ad esempio, il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 9 mesi.”
La nuova versione delle istruzioni prevede invece, più coerentemente con quanto indicato nell’art. 1 del D.L. n. 41/2021 e anche in maniera decisamente più logica, che: “... Nel caso invece di partita IVA attivata, ad esempio, il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi”.
In sintesi, il mese in cui la partita IVA è stata aperta non deve essere in alcun modo considerato; non rileva pertanto né il fatturato conseguito in tale mese, né tale mensilità deve essere computata nel numero di mesi rilevanti ai fini della media.
Volendo esemplificare, per meglio chiarire il concetto ed evidenziare le differenze tra la vecchia e la nuova formulazione, si pensi ad un contribuente che ha aperto la partita IVA il 10 settembre 2019, conseguendo i seguenti fatturati:
Settembre 2019
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2.000 euro
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Ottobre 2019
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3.000 euro
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Novembre 2019
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3.000 euro
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Dicembre 2019
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3.000 euro
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Totale fatturato dell’anno 2019
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11.000 euro
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Il conteggio del fatturato medio mensile dell’anno 2019 deve essere eseguito come segue:

Ovvero: 9.000 euro / 3 mesi, pari ad una media di 3.000 euro al mese.
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Secondo le prime istruzioni fornite, invece, posto che veniva detto che occorreva rapportare il fatturato complessivo al numero di mesi successivi a quello di apertura della partita IVA, il conteggio sarebbe stato 11.000 euro (fatturato complessivo) / 3 mesi, pari ad una media di 3.667 euro, fornendo un risultato “inquinato” dalla presenza al numeratore del fatturato di settembre, seppure tale mensilità non dovesse essere considerata al denominatore.
In conclusione, nonostante il varo del decreto "Sostegni" si sia fatto attendere, molte sono le cose che sinora non sono risultate fluide come ci si sarebbe aspettati, tanto da dover assistere alla pubblicazione delle istruzioni, seguite poi da una guida alla compilazione che contraddiceva le istruzioni, che non a caso sono state immediatamente corrette a seguire. Quanto sopra concorre certamente a creare condizioni di confusione e pone ulteriormente sotto stress gli studi professionali, costretti ancora una volta a dover affrontare un’operazione particolarmente delicata quali l’assistenza ai proprio clienti nella richiesta di contributi a fondo perduto in tempi relativamente stretti e, soprattutto, sovraffollati di adempimenti di ogni natura.
Riferimenti normativi:
Fondo perduto “Sostegni”: modificate le istruzioni di compilazione dell’istanza
di Sandra Pennacini | 25 Marzo 2021
Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 77923/2021 del 23 marzo 2021 sono stati definiti il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (decreto "Sostegni"). Accluso al modello di istanza sono state diramate le relative istruzioni, che tuttavia hanno subito alcune importanti correzioni nella giornata successiva, come la possibilità di modificare la scelta riguardo le modalità di fruizione del contributo e la mutata determinazione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 in caso di apertura di partita IVA nel medesimo anno 2019.
Premessa
Nel giro di un giorno le istruzioni per la compilazione del modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sono state rettificate, con il rilascio di una nuova versione datata 24 marzo 2021.
Ad essere state corrette da parte dell’Agenzia delle Entrate sono alcune importanti indicazioni delle quali vi abbiamo dato conto nel nostro intervento di ieri - Circolare Monografica, Fondo perduto “Sostegni”: emanato il provvedimento attuativo e il modello. Domande dal 30 marzo - e di conseguenza ciò ci obbliga a rettificare a nostra volta quanto evidenziato in precedenza.
Andiamo pertanto nel seguito ad evidenziare le nuove indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
La correzione di un’istanza precedentemente trasmessa: possibile anche la modifica della modalità di fruizione
Come abbiamo avuto modo di evidenziare nel corso del precedente approfondimento, il flusso delle istanze sarà il seguente:
1. Apertura del canale dal 30 marzo 2021 e sino al 28 maggio 2021. Entro tale lasso di tempo, a seguito della trasmissione telematica dell’istanza viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti (fase 1).
2. Successivamente alla fase 1, interviene la fase 2, nella quale l’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli con i dati dichiarativi presenti in Anagrafe Tributaria e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del credito d'imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o ad un suo intermediario delegato.
Nel lasso di tempo che intercorre tra la fase 1 e la fase 2 è possibile trasmettere una nuova istanza (o anche più nuove istanze) che vanno automaticamente a sostituirsi a tutte quelle precedentemente trasmesse.
Detto in termini più semplici, fintanto che il contributo a fondo perduto non ottiene il “via libera” da parte dell’Agenzia delle Entrate (come da esito risultante nella sezione “consultazione esito”), il soggetto richiedente può correggere i dati trasmessi in precedenza.
Tuttavia, la prima versione delle istruzioni di compilazione al modello di istanza precisavano che uno specifico aspetto non poteva essere oggetto di correzione. Secondo la prima formulazione delle istruzioni diramate, infatti, l’opzione per la compensazione del contributo con modello F24, piuttosto che la richiesta di accredito in conto corrente, non poteva essere modificata nemmeno presentando una nuova istanza in sostituzione alla precedente.
Una posizione quanto meno curiosa, posto che veniva meno il diritto di scegliere di rettificare la modalità di fruizione di un contributo che, nel lasso di tempo in cui è possibile presentare un’istanza a rettifica, non era nemmeno ancora stato riconosciuto.
La nuova versione delle istruzioni, invece, coerentemente corregge l’iniziale impostazione, prevedendo che la scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza, sia per l’accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d’imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, ed è solo successivamente a tale momento che il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.
Il calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 in caso di apertura di partita IVA
Altra rilevante modifica apportata alle istruzioni di compilazione è quella che va a rettificare le indicazioni inizialmente fornite relativamente alla determinazione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 in caso di apertura di partita IVA nel medesimo anno 2019.
Nella prima formulazione era stato fornito un esempio secondo il quale il calcolo avrebbe dovuto essere effettuato come segue (si cita testualmente): “... Nel caso invece di partita IVA attivata, ad esempio, il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 9 mesi.”
La nuova versione delle istruzioni prevede invece, più coerentemente con quanto indicato nell’art. 1 del D.L. n. 41/2021 e anche in maniera decisamente più logica, che: “... Nel caso invece di partita IVA attivata, ad esempio, il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi”.
In sintesi, il mese in cui la partita IVA è stata aperta non deve essere in alcun modo considerato; non rileva pertanto né il fatturato conseguito in tale mese, né tale mensilità deve essere computata nel numero di mesi rilevanti ai fini della media.
Volendo esemplificare, per meglio chiarire il concetto ed evidenziare le differenze tra la vecchia e la nuova formulazione, si pensi ad un contribuente che ha aperto la partita IVA il 10 settembre 2019, conseguendo i seguenti fatturati:
Settembre 2019
2.000 euro
Ottobre 2019
3.000 euro
Novembre 2019
3.000 euro
Dicembre 2019
3.000 euro
Totale fatturato dell’anno 2019
11.000 euro
Il conteggio del fatturato medio mensile dell’anno 2019 deve essere eseguito come segue:
Ovvero: 9.000 euro / 3 mesi, pari ad una media di 3.000 euro al mese.
Secondo le prime istruzioni fornite, invece, posto che veniva detto che occorreva rapportare il fatturato complessivo al numero di mesi successivi a quello di apertura della partita IVA, il conteggio sarebbe stato 11.000 euro (fatturato complessivo) / 3 mesi, pari ad una media di 3.667 euro, fornendo un risultato “inquinato” dalla presenza al numeratore del fatturato di settembre, seppure tale mensilità non dovesse essere considerata al denominatore.
Conclusioni
In conclusione, nonostante il varo del decreto "Sostegni" si sia fatto attendere, molte sono le cose che sinora non sono risultate fluide come ci si sarebbe aspettati, tanto da dover assistere alla pubblicazione delle istruzioni, seguite poi da una guida alla compilazione che contraddiceva le istruzioni, che non a caso sono state immediatamente corrette a seguire. Quanto sopra concorre certamente a creare condizioni di confusione e pone ulteriormente sotto stress gli studi professionali, costretti ancora una volta a dover affrontare un’operazione particolarmente delicata quali l’assistenza ai proprio clienti nella richiesta di contributi a fondo perduto in tempi relativamente stretti e, soprattutto, sovraffollati di adempimenti di ogni natura.
Riferimenti normativi:
Questo documento fa parte del FocusCoronavirusSOSTEGNI 2021
Quali sono le principali correzioni apportate alle istruzioni per la compilazione del modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto?
Le principali correzioni apportate alle istruzioni riguardano la possibilità di modificare la scelta riguardo alle modalità di fruizione del contributo e la determinazione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 in caso di apertura di partita IVA nel medesimo anno 2019.
Per quanto tempo è possibile aprire il canale per la trasmissione telematica dell'istanza di contributo a fondo perduto?
Il canale per la trasmissione telematica dell'istanza è aperto dal 30 marzo 2021 e rimane attivo sino al 28 maggio 2021.
Cosa attesta la ricevuta rilasciata a seguito della trasmissione telematica dell'istanza?
La ricevuta attesta la presa in carico dell'istanza ai fini della successiva elaborazione o lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti (fase 1).
Quando avviene la fase 2 del processo di valutazione dell'istanza di contributo a fondo perduto?
La fase 2 avviene successivamente alla fase 1 e consiste nei controlli con i dati dichiarativi presenti in Anagrafe Tributaria e, in caso di superamento degli stessi, nella comunicazione dell'avvenuto mandato di pagamento del contributo.
Fino a quando è possibile modificare la scelta riguardo alle modalità di erogazione del contributo?
Secondo le nuove istruzioni, la scelta della modalità di erogazione indicata nell'istanza può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo.