
Gli imprenditori individuali che, per i beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019, intendono optare, ai sensi dell’art. 1, comma 690, della Legge n. 160/2019, per l’estromissione dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal 1° gennaio 2020, pagando l’imposta sostitutiva nella misura dell’8%, devono procedere al pagamento entro il 30 novembre 2020. Il versamento non risulta, infatti, interessato da alcuna delle disposizioni di proroga o sospensione recate dai decreti “Ristori” e “Ristori-bis”, volti a fronteggiare l’emergenza Coronavirus.
Le violazioni relative al versamento non possono mai, comunque, fare venire meno gli effetti dell’estromissione agevolata, i quali retroagiscono al 1° gennaio 2020. Quindi, se la scadenza del 30 novembre 2020 non dovesse essere rispettata, l’operazione verrà comunque realizzata e l’opzione confermata (compilando il quadro RQ nel modello Redditi PF 2021 - anno 2020).

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