L’idoneità all’estinzione del giudizio della dichiarazione di rinuncia effettuata a seguito di definizione agevolata dei ruoli è subordinata alla notifica della stessa alle parti costituite o alla comunicazione agli avvocati, che vi appongono il visto. Laddove non vengono posti in essere tali passaggi non si configurerà il fenomeno dell’estinzione del giudizio, bensì l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse alla prosecuzione del giudizio. Così ha disposto la Suprema Corte con ordinanza n. 25132/2020, pubblicata in data 10 novembre.
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