Commento
DEDUZIONI

Deducibilità dei costi: si applica solo l’art. 109 del TUIR

di Maria Luisa Barone | 12 Novembre 2020
Deducibilità dei costi: si applica solo l’art. 109 del TUIR

L’art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Il giudice che si discosta da tale previsione, pertanto, incorrerà nella violazione del principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c. Così ha disposto la V sezione civile della Suprema Corte, con ordinanza n. 22942/2020.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il giudice deve attenersi ai principi dell'art. 112, 113 e 114 c.p.c. e decidere secondo equità solo in casi specifici. La Corte di Cassazione ha ribadito tali principi nell'ordinanza n. 22942/2020.