L’art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Il giudice che si discosta da tale previsione, pertanto, incorrerà nella violazione del principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c. Così ha disposto la V sezione civile della Suprema Corte, con ordinanza n. 22942/2020.
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