Premessa
Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto "Rilancio" - D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 – non smette di tenere banco.
Da più parti si segnala la presenza di numerose domande, in particolare quelle pervenute a ridosso del termine di presentazione - fissato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 230439 del 10 giugno 2020 entro sessanta giorni dalla data del 15 giugno 2020 (o dal 25 giugno 2020 nel caso di istanze presentate da eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto) e pertanto entro il 13 agosto 2020 (oppure il 24 agosto 2020 per gli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto) – tutt’ora in corso di lavorazione, ed in merito alle quali ancora non si hanno notizie di evasione.
A questa problematica si sommano quelle delle istanze presentate nei termini, ma rigettate in un momento successivo alla chiusura del canale, con ciò comportando l’impossibilità per il soggetto richiedente di essere posto nella condizione di poter presentare un’istanza a correzione della precedente.
Queste casistiche, che fino ad oggi risultavano prive di soluzione e che non rientrano nel caso dell’istanza “in lavorazione”, per la quale comunque è immaginabile che – prima o poi – il contributo venga erogato, trovano ora soluzione nelle indicazioni della Risoluzione n. 65/E , qui in commento, diramata in data 11 ottobre 2020.
La problematica
Come accennato in premessa, la Risoluzione n. 65/E/2020 è volta a venire incontro alle segnalazioni pervenute dagli operatori e dalle associazioni di categoria in ordine a diverse problematiche:
- Istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento ma che, a seguito di errori commessi dagli utenti - anche derivanti da ulteriori chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, e individuati solo dopo l’accreditamento della somma - hanno portato i contribuenti stessi a ricevere un ammontare di contributo inferiore a quello spettante.
Si tratta, ad esempio, del caso dei distributori di carburante che possono aver presentato istanza, ed ottenuto l’accredito del contributo a fondo perduto, esponendo il fatturato al netto del costo d’acquisto dei carburanti, mentre in un secondo momento è apparso chiaro che la “nettizzazione” del costo fosse da tenersi in considerazione solo ai fini della determinazione dell’ammontare dei ricavi.
- Istanze scartate con ricevuta trasmessa dopo che il canale di trasmissione era stato chiuso, caso tipicamente verificatosi relativamente a domande individuate a ridosso della scadenza.
In questo caso, i contribuenti non sono stati messi nelle condizioni di poter ripresentare la domanda rimuovendo l’errore compiuto, poiché non era più possibile presentare una nuova istanza. Si tratta, ad esempio, del caso di istanza rigettata per errata indicazione del codice IBAN del conto corrente sul quale si richiedeva l’accredito delle somme.
Le modalità indicate dalla Risoluzione n. 65/E/2020 sono perseguibili solo se lo scarto è avvenuto dopo la chiusura del canale telematico, ovvero decorso il termine di presentazione delle istanze e oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza, posto che il sistema di accoglienza dell’Agenzia ha accettato istanze sostitutive di istanze inviate entro il 13 agosto (24 agosto per le istanze degli eredi) fino al quinto giorno lavorativo successivo a tali termini.
Nel caso in cui, invece, la ricevuta di scarto sia pervenuta prima della chiusura del canale telematico, ma il contribuente non si sia attivato a presentare nuova domanda (ad esempio poiché non si è accorto in tempo utile dell’avvenuto scarto), non è possibile richiedere la revisione dell’istanza.
Come richiedere la revisione dell’istanza
Nel caso in cui il contribuente richiedente il contributo a fondo perduto sia incorso in una delle casistiche sovra illustrate, con l’emanazione della Risoluzione n. 65/E del 11 ottobre 2020 è possibile finalmente richiedere la revisione della domanda di contributo.
La procedura prevista è quella della presentazione di un’istanza in autotutela, con la quale viene richiesta la revisione del rigetto della domanda, o dell’ammontare del contributo percepito.
L’istanza di revisione deve essere trasmessa via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente (in qualità di titolare di P.IVA).
L’istanza deve essere firmata, alternativamente:
- dal soggetto richiedente, con firma digitale;
- se il soggetto non dispone di firma digitale, l’istanza può essere sottoscritta con firma autografa accompagnata da copia di documento d’identità;
- dall’intermediario indicato nel riquadro dell’impegno, ma in questo caso in quest’ultimo caso, occorre anche allegare copia del documento d’identità del soggetto richiedente il contributo.
In allegato al modello di istanza occorre inviare una nota con la quale il soggetto richiedente “specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore ovvero l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva di istanza per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto”.
Le verifiche dell’Agenzia delle Entrate
A seguito della presentazione dell’istanza di autotutela, le Direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate porranno in essere una serie di controlli, relativi alle motivazioni esposte da parte dei contribuenti nella nota. Inoltre:
- Sarà verificata la coerenza dei dati contabili dichiarati nelle istanze presentate con gli elementi informativi presenti in Anagrafe Tributaria e l’eventuale documentazione prodotta dal contribuente.
- Se dall’esame dell’istanza di autotutela emergono irregolarità, l’ufficio potrà procedere con l’effettuazione di ulteriori attività istruttorie volte ad accertare l’eventuale tentativo di truffa.
Attenzione massima deve essere posta all’aspetto connesso alle sanzioni amministrative e penali che possono essere comminate laddove venga ad essere riscontrato da parte dell’ufficio un tentativo di truffa. La Risoluzione, infatti, specifica che tali sanzioni riguarderanno il contribuente richiedente ed anche eventuale intermediario che ha presentato l’istanza per suo conto.
Esito dell’esame dell’istanza di autotutela
Se l’esame dell’istanza di autotutela porterà all’accoglimento della stessa, il contributo a fondo perduto sarà accreditato come di consueto sul conto bancario indicato nell’istanza stessa, oppure sarà accreditata la differenza a favore del contribuente se l’autotutela viene proposta a seguito di un’istanza originaria incorretta, che abbia comportato il riconoscimento di una somma inferiore a quella effettivamente spettante.
Se, invece, dall’esame dovesse emergere un rifiuto, l’Ufficio notificherà motivato diniego di annullamento/revisione, con accluse le avvertenze per un eventuale impugnazione del diniego stesso davanti alla competente Commissione tributaria, esclusivamente per vizi propri, in conformità ai principi in materia di impugnabilità del diniego di autotutela.
Riferimenti normativi:
Contributo a Fondo Perduto: via PEC la richiesta di revisione delle istanze
di Sandra Pennacini | 13 Ottobre 2020
Con Risoluzione n. 65/E dell’11 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito le attese istruzioni destinate a contribuenti e consulenti, da seguirsi per ottenere l’accredito del contributo a fondo perduto spettante, sia nei casi in cui la procedura si sia bloccata a seguito di indicazione di IBAN errato, che nel caso di avvenuto accredito di importi inferiori a quelli spettanti, e negli ulteriori casi di scarto cui, sinora, non era possibile porre rimedio in quanto pervenuti dopo la chiusura del canale telematico.
Premessa
Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto "Rilancio" - D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 – non smette di tenere banco.
Da più parti si segnala la presenza di numerose domande, in particolare quelle pervenute a ridosso del termine di presentazione - fissato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 230439 del 10 giugno 2020 entro sessanta giorni dalla data del 15 giugno 2020 (o dal 25 giugno 2020 nel caso di istanze presentate da eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto) e pertanto entro il 13 agosto 2020 (oppure il 24 agosto 2020 per gli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto) – tutt’ora in corso di lavorazione, ed in merito alle quali ancora non si hanno notizie di evasione.
A questa problematica si sommano quelle delle istanze presentate nei termini, ma rigettate in un momento successivo alla chiusura del canale, con ciò comportando l’impossibilità per il soggetto richiedente di essere posto nella condizione di poter presentare un’istanza a correzione della precedente.
Queste casistiche, che fino ad oggi risultavano prive di soluzione e che non rientrano nel caso dell’istanza “in lavorazione”, per la quale comunque è immaginabile che – prima o poi – il contributo venga erogato, trovano ora soluzione nelle indicazioni della Risoluzione n. 65/E , qui in commento, diramata in data 11 ottobre 2020.
La problematica
Come accennato in premessa, la Risoluzione n. 65/E/2020 è volta a venire incontro alle segnalazioni pervenute dagli operatori e dalle associazioni di categoria in ordine a diverse problematiche:
Si tratta, ad esempio, del caso dei distributori di carburante che possono aver presentato istanza, ed ottenuto l’accredito del contributo a fondo perduto, esponendo il fatturato al netto del costo d’acquisto dei carburanti, mentre in un secondo momento è apparso chiaro che la “nettizzazione” del costo fosse da tenersi in considerazione solo ai fini della determinazione dell’ammontare dei ricavi.
In questo caso, i contribuenti non sono stati messi nelle condizioni di poter ripresentare la domanda rimuovendo l’errore compiuto, poiché non era più possibile presentare una nuova istanza. Si tratta, ad esempio, del caso di istanza rigettata per errata indicazione del codice IBAN del conto corrente sul quale si richiedeva l’accredito delle somme.
Le modalità indicate dalla Risoluzione n. 65/E/2020 sono perseguibili solo se lo scarto è avvenuto dopo la chiusura del canale telematico, ovvero decorso il termine di presentazione delle istanze e oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza, posto che il sistema di accoglienza dell’Agenzia ha accettato istanze sostitutive di istanze inviate entro il 13 agosto (24 agosto per le istanze degli eredi) fino al quinto giorno lavorativo successivo a tali termini.
Nel caso in cui, invece, la ricevuta di scarto sia pervenuta prima della chiusura del canale telematico, ma il contribuente non si sia attivato a presentare nuova domanda (ad esempio poiché non si è accorto in tempo utile dell’avvenuto scarto), non è possibile richiedere la revisione dell’istanza.
Come richiedere la revisione dell’istanza
Nel caso in cui il contribuente richiedente il contributo a fondo perduto sia incorso in una delle casistiche sovra illustrate, con l’emanazione della Risoluzione n. 65/E del 11 ottobre 2020 è possibile finalmente richiedere la revisione della domanda di contributo.
La procedura prevista è quella della presentazione di un’istanza in autotutela, con la quale viene richiesta la revisione del rigetto della domanda, o dell’ammontare del contributo percepito.
L’istanza di revisione deve essere trasmessa via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente (in qualità di titolare di P.IVA).
L’istanza deve essere firmata, alternativamente:
- dal soggetto richiedente, con firma digitale;
- se il soggetto non dispone di firma digitale, l’istanza può essere sottoscritta con firma autografa accompagnata da copia di documento d’identità;
- dall’intermediario indicato nel riquadro dell’impegno, ma in questo caso in quest’ultimo caso, occorre anche allegare copia del documento d’identità del soggetto richiedente il contributo.
In allegato al modello di istanza occorre inviare una nota con la quale il soggetto richiedente “specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore ovvero l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva di istanza per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto”.
Le verifiche dell’Agenzia delle Entrate
A seguito della presentazione dell’istanza di autotutela, le Direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate porranno in essere una serie di controlli, relativi alle motivazioni esposte da parte dei contribuenti nella nota. Inoltre:
- Sarà verificata la coerenza dei dati contabili dichiarati nelle istanze presentate con gli elementi informativi presenti in Anagrafe Tributaria e l’eventuale documentazione prodotta dal contribuente.
- Se dall’esame dell’istanza di autotutela emergono irregolarità, l’ufficio potrà procedere con l’effettuazione di ulteriori attività istruttorie volte ad accertare l’eventuale tentativo di truffa.
Attenzione massima deve essere posta all’aspetto connesso alle sanzioni amministrative e penali che possono essere comminate laddove venga ad essere riscontrato da parte dell’ufficio un tentativo di truffa. La Risoluzione, infatti, specifica che tali sanzioni riguarderanno il contribuente richiedente ed anche eventuale intermediario che ha presentato l’istanza per suo conto.
Esito dell’esame dell’istanza di autotutela
Se l’esame dell’istanza di autotutela porterà all’accoglimento della stessa, il contributo a fondo perduto sarà accreditato come di consueto sul conto bancario indicato nell’istanza stessa, oppure sarà accreditata la differenza a favore del contribuente se l’autotutela viene proposta a seguito di un’istanza originaria incorretta, che abbia comportato il riconoscimento di una somma inferiore a quella effettivamente spettante.
Se, invece, dall’esame dovesse emergere un rifiuto, l’Ufficio notificherà motivato diniego di annullamento/revisione, con accluse le avvertenze per un eventuale impugnazione del diniego stesso davanti alla competente Commissione tributaria, esclusivamente per vizi propri, in conformità ai principi in materia di impugnabilità del diniego di autotutela.
Riferimenti normativi:
Questo documento fa parte del FocusCoronavirus
Qual è la normativa di riferimento per il contributo a fondo perduto menzionato nel testo?
La normativa di riferimento è l'art. 25 del decreto “Rilancio” - D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.
Quando era fissato il termine di presentazione delle domande per il contributo a fondo perduto?
Il termine di presentazione era fissato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 230439 del 10 giugno 2020 entro sessanta giorni dalla data del 15 giugno 2020 (o dal 25 giugno 2020 nel caso di istanze presentate da eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto) e pertanto entro il 13 agosto 2020 (oppure il 24 agosto 2020 per gli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto).
Quali problemi sono stati segnalati riguardo alle domande di contributo a fondo perduto?
Sono stati segnalati problemi come la ricezione di numerose domande pervenute a ridosso del termine di presentazione e la scartatura delle istanze con ricevuta trasmessa dopo la chiusura del canale.
Quale è la procedura da seguire per richiedere la revisione dell’istanza di contributo a fondo perduto?
La procedura consiste nella presentazione di un’istanza in autotutela tramite PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente.
Cosa avviene in caso di accoglimento dell’istanza di autotutela?
In caso di accoglimento, il contributo a fondo perduto sarà accreditato sul conto bancario indicato nell’istanza stessa, oppure sarà accreditata la differenza a favore del contribuente se la richiesta è proposta a seguito di un’istanza originaria incorretta.