L’art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. decreto "Rilancio", al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza da Covid-19, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto. La norma esclude dall’agevolazione i liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e i professionisti iscritti alle casse private (es. avvocati, commercialisti, architetti, ecc.). L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E/2020, risposta 2.10), pubblicata successivamente alla data di avvio di presentazione delle domande, è andata oltre il testo normativo prevedendo l’esclusione dal contributo per gli studi associati, composti da professionisti iscritti a Casse private, argomentando che gli studi sono privi di autonomia giuridica rispetto ai singoli associati. Come rimediare nel caso in cui fosse stata presentata l’istanza? Esaminiamo nel seguito le possibili soluzioni.
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