L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 7 del 19 giugno 2020, è intervenuta in merito alla previsione dell’art. 26-bis della L. n. 196/1997, che esclude dalla base imponibile dell’IVA i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere all’impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo. In particolare, l’Agenzia ha chiarito che tale disposizione si applica anche nell’ambito di un rapporto di mandato senza rappresentanza stipulato tra la società Alfa e la società Beta, committente finale, con la conseguenza che le somme erogate da Beta ad Alfa, a titolo di rimborso degli oneri retributivi e previdenziali per il personale con contratto di somministrazione a tempo determinato, non vanno assoggettate ad IVA.
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