Nella somministrazione di alimenti l’aliquota IVA applicabile va individuata in base alla preparazione alimentare indicando la classifica doganale con la corrispondenza alla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972. Le cessioni da asporto non possono essere assimilate ai fini IVA alle somministrazioni di alimenti e bevande che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, n. 4 del D.P.R. n. 633/1972, sono considerate prestazioni di servizi, per cui scontano l’IVA che deve essere di volta in volta individuata in relazione alla preparazione alimentare oggetto di cessione.
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