Il decreto "Rilancio", all'art. 160 dell'ultima bozza disponibile, dispone la proroga al 16 settembre 2020 del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione, per i quali non è applicabile l’art. 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Tale disposizione si applica agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. Inoltre, l’art. 165, modificando l’art. 68 del D.L. n. 18/2020, prevede che per gli accertamenti esecutivi e per le cartelle i cui termini di pagamento scadono dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020, il pagamento possa avvenire entro il mese successivo, quindi non più entro il 30 giugno ma entro il 30 settembre 2020.
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