La platea dei potenziali beneficiari
Soggetti inclusi
I beneficiari del contributo sono:
- i soggetti titolari di reddito d’impresa
- e di lavoro autonomo,
- le imprese produttrici di reddito agrario, ai sensi dell’art. 32 del TUIR,
- titolari di partita IVA.
Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Soggetti esclusi dal contributo
Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
- gli enti pubblici (art. 74, comma 2, del TUIR);
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del TUIR);
- i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27, 38 o 44 del c.d. "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020).
Condizioni da rispettare
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che:
- producono reddito agrario ex art. 32 del TUIR;
- abbiano un ammontare di compensi (art. 54, comma 1, del TUIR) o di ricavi (art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR), relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a cinque milioni di euro;
- abbiano prodotto un ammontare di fatturato e di corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
La mancata verifica può essere applicata anche a coloro che, alla data dell’insorgenza di eventi calamitosi, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da tali eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria.
1a Condizione - Ricavi
|
Ricavi
2019
|
Lavoratori autonomi
|
Art. 54, comma 1, TUIR
|
- differenza tra i compensi in denaro o in natura percepiti nel 2019, anche sotto forma di partecipazione agli utili,
- e le spese sostenute,
- al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del soggetto che li corrisponde.
|
Inferiori o uguali a 5 milioni di euro
|
Imprese
|
Art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR
|
- i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
|
2a Condizione - Fatturato |
Ricavi
2019
|
Lavoratori autonomi
|
Fatturato di aprile 2020
< 2/3 rispetto al fatturato aprile 2019
|
Inferiori o uguali a 5 milioni di euro
|
Imprese
|
Al fine di determinare correttamente il fatturato, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. A tal proposito, al fine di individuare correttamente il corretto momento di emissione della fattura, si deve fare riferimento ai criteri e alle regole individuate dall’art. 6, D.P.R. n. 633/1972, con il quale sono distinte le operazioni tra:
- cessioni di beni;
- e prestazioni di servizi;
in quanto sono individuati differenti momenti impositivi ai fini IVA.
Dunque:
- le cessioni di beni mobili si realizzano, ai fini IVA, all’atto della consegna degli stessi, salvo pagamento anticipato del corrispettivo (combinato disposto dell’art. 6, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 633/1972);
- le cessioni di immobili si realizzano al momento del rogito notarile;
- le prestazioni di servizi si realizzano al momento di pagamento del corrispettivo (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972) e se anteriormente all’effettuazione dell’operazione sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
In particolare:
- la fattura o il corrispettivo va emessa entro il 12° giorno successivo al momento di effettuazione del pagamento;
- se la fattura viene emessa in un momento antecedente al momento di incasso del corrispettivo, l’operazione si considera effettuata al momento di emissione della fattura.
A questo si deve aggiungere la possibilità di emettere, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi, la c.d. fattura differita.
La fattura elettronica “differita” può essere inviata allo SDI entro il termine ultimo del giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di effettuazione delle operazioni.
Nella verifica della 2a condizione per fruire del contributo a fondo perduto, vanno, quindi, incluse:
- le fatture immediate emesse ad aprile 2020 (e 2019 per il confronto);
- le fatture differite emesse a maggio 2020 per operazioni effettuate ad aprile 2020 (e 2019 per il confronto);
- mentre vanno escluse le fatture differite emesse ad aprile 2020 per operazioni effettuate a marzo 2020 (e 2019 per il confronto).
Modalità di calcolo
I contribuenti vengono suddivisi in 3 classi, in base ai ricavi o ai compensi, cui si applicano tre differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra:
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
- e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Tale percentuale è del:
- 20 per cento,
- 15 per cento
- e 10 per cento
per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a:
- 400.000 euro,
- 1 milione di euro
- e 5 milioni di euro
nel periodo d’imposta 2019.
Contributo a fondo perduto = (fatturato aprile 2020 − fatturato aprile 2019) * 20% / 15% / 10%
|
La norma garantisce comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non è tassato ai fini IRES, IRPEF e IRAP e non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Facendo degli esempi concreti:
Un dentista, che non ha chiesto ad aprile l’indennità ex art. 44 del D.L. n. 18/2020 (in quanto il reddito di ultima istanza è incompatibile con tale contributo a fondo perduto), e che abbia nel 2019 un livello di ricavi 2019 incassati sotto la soglia di 400.000 euro, avendo un fatturato di aprile 2020 pari a 1.999,99 euro, cioè inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019 (pari per ipotesi a 3.000 euro), riceverà un contributo di 1.000 euro e non di 200 euro (perché esiste un importo minimo previsto ex lege). Riceverà un contributo più alto rispetto al reddito di ultima istanza, nonostante abbia prodotto ricavi nel 2019 sotto i 400.000 euro.
Si tratta di un trattamento migliore rispetto a quello riservato al dentista, suo collega, che ha richiesto il reddito di ultima istanza, se si valuta l’aiuto su un singolo mese.
Va però tenuto conto del fatto che il reddito di ultima stanza verrà erogato per due mesi (marzo e aprile 2020) e anche per maggio 2020, per coloro che rispettano le condizioni, mentre il contributo a fondo perduto è “one shot”.
Allo stesso modo, un libero professionista, iscritto alla Gestione separata INPS (es. massaggiatore, tributarista, ecc.), che non abbia chiesto l’indennità ex art. 27 del D.L. n. 18/2020 (in quanto l’indennità una tantum di 600 euro è incompatibile con tale contributo a fondo perduto), e che abbia nel 2019 un livello di ricavi 2019 incassati sotto la soglia di 1 milione di euro, avendo un fatturato di aprile 2020 pari a 199.999,99 euro, cioè inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019 (pari per ipotesi a 300.000 euro), riceverà un contributo di 15.000 euro.
Allo stesso modo, un lavoratore dello spettacolo - ex Enpals, che non abbia chiesto l’indennità ex art. 38 del D.L. n. 18/2020 (in quanto l’indennità una tantum di 600 euro è incompatibile con tale contributo a fondo perduto), e che abbia nel 2019 un livello di ricavi 2019 sotto la soglia di 400.000 euro, avendo un fatturato di aprile 2020 pari a 1.999,99 euro, cioè inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019 (pari per ipotesi a 3.000 euro), riceverà un contributo di 1.000 euro e non 200 euro.
Attenzione, invece, al caso del commerciante al dettaglio o dell’artigiano, che ha chiesto l’indennità ex art. 28 del D.L. n. 18/2020 (l’indennità una tantum di 600 euro non è ex lege incompatibile con tale contributo a fondo perduto), e che abbia nel 2019 un livello di ricavi 2019 incassati sotto la soglia di 1 milione di euro, avendo un fatturato di aprile 2020 pari a 199.999,99 euro, cioè inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019 (pari per ipotesi a 300.000 euro), riceverà un contributo di 15.000 euro, oltre all’indennità una tantum per i mesi di marzo e aprile 2020 (e anche maggio 2020, se rispetta la condizione del calo di fatturato, come preannunciato in conferenza stampa).
Soggetto
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Percentuale
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Ricavi
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Fatturato aprile 2020
|
Fatturato aprile 2019
|
Calcolo del contributo a fondo perduto
|
lavoratore autonomo/impresa
|
20%
|
€ 400.000,00
|
€ 1.999,99
|
€ 3.000,00
|
€ 200,00 (1.000 euro minimo)
|
lavoratore autonomo/impresa
|
15%
|
€ 1.000.000,00
|
€ 199.999,99
|
€ 300.000,00
|
€ 15.000,00
|
lavoratore autonomo/impresa
|
10%
|
€ 5.000.000,00
|
€ 266.666,66
|
€ 400.000,00
|
€ 13.333,33
|
Attuazione dell’aiuto
Il legislatore demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
- l’individuazione delle modalità di effettuazione dell’istanza da presentarsi in via telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati (delegati al cassetto fiscale o ai servizi di fatturazione elettronica),
- del suo contenuto informativo,
- dei termini di presentazione della stessa (entro 60 giorni dall’avvio della procedura)
- e di ogni altro elemento necessario.
L’istanza contiene anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate comunica alla Guardia di Finanza i dati autocertificati dai soggetti istanti ai fini della verifica antimafia.
La Guardia di Finanza provvede al relativo riscontro con i dati risultanti dalle banche dati in possesso del Ministero dell’Interno.
Qualora dal predetto riscontro taluno dei soggetti indicati non superi la verifica antimafia, il soggetto che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni.
La Guardia di Finanza comunica il mancato superamento della verifica antimafia all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate per il conseguente recupero delle somme erogate, comprensive di sanzioni e interessi.
Sarà la stessa Agenzia delle Entrate ad erogare il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante:
- accreditamento diretto in conto corrente bancario o
- postale
intestato al soggetto beneficiario.
L’atto di recupero di eventuali violazioni deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
Le sanzioni irrogabili in caso di recupero vanno dal 100 per cento al 200 per cento del contributo in tutto o in parte non spettante, dato il rinvio alla misura sanzionatoria prevista dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997.
La beffa è che il soggetto, qualora abbia richiesto l’indennità una tantum di 600 euro e abbia percepito il contributo a fondo perduto, sbagliando, debba restituire il doppio di quanto goduto.
Senza dimenticare le implicazioni penali: si applica infatti, l’art. 316-ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Riferimenti normativi:
- Codice penale, art. 316-ter;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 54, 61, 74, 85, 109, 162-bis;
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 85;
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, artt. 27, 28, 38 e 44;
- Bozza Decreto Rilancio.
Contributo a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi: attenzione al cumulo con le indennità da 600 euro
di Carla De Luca | 14 Maggio 2020
Per sostenere le imprese, i lavoratori autonomi e le società agricole, colpiti dall’emergenza sanitaria in atto, l’art. 28 del c.d. Decreto "Rilancio" prevede l’introduzione di un contributo a fondo perduto, da erogare a determinate condizioni. Sarà l’Agenzia delle Entrate a gestire in una fase successiva all’introduzione, la concessione dell’aiuto e l’attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.
La platea dei potenziali beneficiari
Soggetti inclusi
I beneficiari del contributo sono:
Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Soggetti esclusi dal contributo
Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:
Condizioni da rispettare
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che:
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
La mancata verifica può essere applicata anche a coloro che, alla data dell’insorgenza di eventi calamitosi, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da tali eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria.
1a Condizione - Ricavi
Ricavi
2019
Lavoratori autonomi
Art. 54, comma 1, TUIR
Inferiori o uguali
a 5 milioni di euro
Imprese
Art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR
Ricavi
2019
Lavoratori autonomi
Fatturato di aprile 2020
< 2/3 rispetto al fatturato aprile 2019
Inferiori o uguali
a 5 milioni di euro
Imprese
Al fine di determinare correttamente il fatturato, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. A tal proposito, al fine di individuare correttamente il corretto momento di emissione della fattura, si deve fare riferimento ai criteri e alle regole individuate dall’art. 6, D.P.R. n. 633/1972, con il quale sono distinte le operazioni tra:
in quanto sono individuati differenti momenti impositivi ai fini IVA.
Dunque:
In particolare:
A questo si deve aggiungere la possibilità di emettere, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi, la c.d. fattura differita.
La fattura elettronica “differita” può essere inviata allo SDI entro il termine ultimo del giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di effettuazione delle operazioni.
Nella verifica della 2a condizione per fruire del contributo a fondo perduto, vanno, quindi, incluse:
Modalità di calcolo
I contribuenti vengono suddivisi in 3 classi, in base ai ricavi o ai compensi, cui si applicano tre differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra:
Tale percentuale è del:
per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente a:
nel periodo d’imposta 2019.
Contributo a fondo perduto = (fatturato aprile 2020 − fatturato aprile 2019) * 20% / 15% / 10%
La norma garantisce comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non è tassato ai fini IRES, IRPEF e IRAP e non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Facendo degli esempi concreti:
Un dentista, che non ha chiesto ad aprile l’indennità ex art. 44 del D.L. n. 18/2020 (in quanto il reddito di ultima istanza è incompatibile con tale contributo a fondo perduto), e che abbia nel 2019 un livello di ricavi 2019 incassati sotto la soglia di 400.000 euro, avendo un fatturato di aprile 2020 pari a 1.999,99 euro, cioè inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019 (pari per ipotesi a 3.000 euro), riceverà un contributo di 1.000 euro e non di 200 euro (perché esiste un importo minimo previsto ex lege). Riceverà un contributo più alto rispetto al reddito di ultima istanza, nonostante abbia prodotto ricavi nel 2019 sotto i 400.000 euro.
Si tratta di un trattamento migliore rispetto a quello riservato al dentista, suo collega, che ha richiesto il reddito di ultima istanza, se si valuta l’aiuto su un singolo mese.
Va però tenuto conto del fatto che il reddito di ultima stanza verrà erogato per due mesi (marzo e aprile 2020) e anche per maggio 2020, per coloro che rispettano le condizioni, mentre il contributo a fondo perduto è “one shot”.
Allo stesso modo, un libero professionista, iscritto alla Gestione separata INPS (es. massaggiatore, tributarista, ecc.), che non abbia chiesto l’indennità ex art. 27 del D.L. n. 18/2020 (in quanto l’indennità una tantum di 600 euro è incompatibile con tale contributo a fondo perduto), e che abbia nel 2019 un livello di ricavi 2019 incassati sotto la soglia di 1 milione di euro, avendo un fatturato di aprile 2020 pari a 199.999,99 euro, cioè inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019 (pari per ipotesi a 300.000 euro), riceverà un contributo di 15.000 euro.
Allo stesso modo, un lavoratore dello spettacolo - ex Enpals, che non abbia chiesto l’indennità ex art. 38 del D.L. n. 18/2020 (in quanto l’indennità una tantum di 600 euro è incompatibile con tale contributo a fondo perduto), e che abbia nel 2019 un livello di ricavi 2019 sotto la soglia di 400.000 euro, avendo un fatturato di aprile 2020 pari a 1.999,99 euro, cioè inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019 (pari per ipotesi a 3.000 euro), riceverà un contributo di 1.000 euro e non 200 euro.
Attenzione, invece, al caso del commerciante al dettaglio o dell’artigiano, che ha chiesto l’indennità ex art. 28 del D.L. n. 18/2020 (l’indennità una tantum di 600 euro non è ex lege incompatibile con tale contributo a fondo perduto), e che abbia nel 2019 un livello di ricavi 2019 incassati sotto la soglia di 1 milione di euro, avendo un fatturato di aprile 2020 pari a 199.999,99 euro, cioè inferiore ai 2/3 del fatturato di aprile 2019 (pari per ipotesi a 300.000 euro), riceverà un contributo di 15.000 euro, oltre all’indennità una tantum per i mesi di marzo e aprile 2020 (e anche maggio 2020, se rispetta la condizione del calo di fatturato, come preannunciato in conferenza stampa).
Soggetto
Percentuale
Ricavi
Fatturato aprile 2020
Fatturato aprile 2019
Calcolo del contributo a fondo perduto
lavoratore autonomo/impresa
20%
€ 400.000,00
€ 1.999,99
€ 3.000,00
€ 200,00
(1.000 euro minimo)
lavoratore autonomo/impresa
15%
€ 1.000.000,00
€ 199.999,99
€ 300.000,00
€ 15.000,00
lavoratore autonomo/impresa
10%
€ 5.000.000,00
€ 266.666,66
€ 400.000,00
€ 13.333,33
Attuazione dell’aiuto
Il legislatore demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
L’istanza contiene anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate comunica alla Guardia di Finanza i dati autocertificati dai soggetti istanti ai fini della verifica antimafia.
La Guardia di Finanza provvede al relativo riscontro con i dati risultanti dalle banche dati in possesso del Ministero dell’Interno.
Qualora dal predetto riscontro taluno dei soggetti indicati non superi la verifica antimafia, il soggetto che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni.
La Guardia di Finanza comunica il mancato superamento della verifica antimafia all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate per il conseguente recupero delle somme erogate, comprensive di sanzioni e interessi.
Sarà la stessa Agenzia delle Entrate ad erogare il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante:
intestato al soggetto beneficiario.
L’atto di recupero di eventuali violazioni deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
Le sanzioni irrogabili in caso di recupero vanno dal 100 per cento al 200 per cento del contributo in tutto o in parte non spettante, dato il rinvio alla misura sanzionatoria prevista dall’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997.
La beffa è che il soggetto, qualora abbia richiesto l’indennità una tantum di 600 euro e abbia percepito il contributo a fondo perduto, sbagliando, debba restituire il doppio di quanto goduto.
Senza dimenticare le implicazioni penali: si applica infatti, l’art. 316-ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Riferimenti normativi:
Questo documento fa parte del FocusCoronavirus
Chi sono i potenziali beneficiari del contributo a fondo perduto?
I potenziali beneficiari del contributo a fondo perduto sono i soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, le imprese produttrici di reddito agrario, ai sensi dell’art. 32 del TUIR, titolari di partita IVA. Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Chi sono i soggetti esclusi dal contributo a fondo perduto?
Sono esclusi dal contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, gli enti pubblici (art. 74, comma 2, del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del TUIR), e i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27, 38 o 44 del c.d. 'Cura Italia' (D.L. n. 18/2020).
Quali sono le condizioni da rispettare per ottenere il contributo a fondo perduto?
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che producono reddito agrario ex art. 32 del TUIR, abbiano un ammontare di compensi (art. 54, comma 1, del TUIR) o di ricavi (art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR), relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a cinque milioni di euro, e abbiano prodotto un ammontare di fatturato e di corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Come avviene il calcolo del contributo a fondo perduto?
Il calcolo del contributo a fondo perduto avviene applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tale percentuale varia a seconda dei ricavi o compensi del soggetto, e il contributo minimo garantito non è inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Quali sono le modalità di presentazione dell'istanza per ottenere il contributo a fondo perduto?
L'istanza per ottenere il contributo a fondo perduto deve essere presentata in via telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati, entro 60 giorni dall’avvio della procedura. L'istanza contiene anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.