L'Amministrazione finanziaria fornisce importanti chiarimenti su come vadano interpretate le norme del c.d. “Decreto liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23).
La riduzione del fatturato (operazioni effettuate - art. 6, D.P.R. n. 633/1972) del mese di marzo 2020 va rapportata al mese di marzo 2019 per comprendere se è possibile lo slittamento della scadenza di aprile 2020; la riduzione del fatturato (operazioni effettuate - art. 6, D.P.R. n. 633/1972) del mese di aprile 2020 va rapportata al mese di aprile 2019 per comprendere se è possibile lo slittamento della scadenza di maggio 2020.
Sono incluse le fatture differite emesse entro il 15 aprile per i DDT di marzo; sono invece escluse le fatture differite emesse entro il 15 marzo per i DDT di febbraio.
Anche i contribuenti trimestrali e gli autotrasportatori faranno riferimento alle operazioni eseguite nei singoli mesi.
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