La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5170 del 26 febbraio 2020, ha affermato che, ai fini della detrazione dell’IVA, è irrilevante la stipula del rogito di compravendita dopo la cessazione dell’attività e la chiusura del numero di partita IVA del venditore se, anteriormente, è stata emessa la fattura di vendita per il corrispettivo pattuito.
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