Con la sentenza n. 230 dell'8 gennaio 2020 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che i dati, rinvenuti nell’elenco fornitori inviato dai clienti all’Agenzia delle Entrate, non costituiscono mere annotazioni, bensì corrispondono a fatture regolarmente registrate in corrispondenza di prestazioni di servizi ricevute o di beni acquistati dal soggetto emittente la corrispondente fattura, ragion per cui è legittimo il loro utilizzo per la ricostruzione del volume d’affari di quest’ultimo.
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