Commento
EMERGENZA CORONAVIRUS, VERSAMENTI

Il Decreto “Cura Italia” sul rinvio di debiti fiscali pregressi

di Luca Ferrini | 25 Marzo 2020
Il Decreto “Cura Italia” sul rinvio di debiti fiscali pregressi

Il Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) ha provveduto a sospendere i termini di pagamento di cartelle di pagamento ed accertamenti esecutivi già affidati, creando una curiosa separazione, per le sole cartelle di pagamento, tra termine per pagare e termine per impugnare. Viceversa, non è intervenuta a sospendere i termini di pagamento per avvisi bonari ed accertamenti con adesione, creando una ingiustificata disparità di trattamento.

Premessa

L’art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 prevede un differimento generalizzato dei “termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione” scadenti tra l’8 marzo ed il 31 maggio.
Il differimento riguarda tanto le entrate tributarie che quelle non tributarie e riguarda sia le cartelle di pagamento che gli accertamenti esecutivi.

Sospese cartelle e relative rateizzazioni

In sede di prima interpretazione della norma si era posto un dubbio in relazione alle rateizzazioni in corso con l’Agenzia delle Entrate Riscossione: sospese o non sospese? In realtà la lettera della norma è sufficientemente chiara: è prevista la sospensione dei termini dei versamenti “derivanti da cartelle di pagamento”. E non può certamente negarsi che le rateizzazioni fatte con l’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973 “derivino” da una precedente cartella di pagamento.

Fortunatamente, Agenzia delle Entrate Riscossione è stata del medesimo avviso e con la risposta a FAQ del 19 marzo 2020 ha correttamente interpretato in senso estensivo la norma.

Di conseguenza, tutti i versamenti dovuti ad Agenzia delle Entrate Riscossione, tanto per cartelle di pagamento, che per accertamenti esecutivi, unitamente a tutte le rate dovute in relazione a rateizzazioni, fatte tanto per cartelle di pagamento, che per accertamenti esecutivi, devono essere considerati sospesi tra l’8 di marzo ed il 31 di maggio.
Tutti i pagamenti dovuti nel periodo dovranno essere effettuati entro il 30 di giugno.

Sono dovute alcune precisazioni.

“Sdoppiata” la sospensione delle cartelle di pagamento

Per ciò che concerne le cartelle di pagamento, la norma non pone alcuna limitazione rispetto alla sospensione: sono sospese tutte le cartelle, tanto quelle notificate da tempo, che quelle notificate di recente e per le quali pendono quindi ancora i termini di impugnazione. Per queste ultime si verifica allora una curiosa distonia tra il termine di impugnazione e quello di pagamento. Il termine di pagamento è infatti sospeso dall’8 marzo al 31 maggio, mentre quello di impugnazione è sospeso ai sensi dell’art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020 soltanto tra il 9 di marzo ed il 15 di aprile.  

Per ciò che concerne invece gli accertamenti esecutivi, dal momento che la norma dell’art. 68, D.L. n. 18/2020 è rubricata come segue: “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione”, il differimento opererà soltanto nel caso in cui il carico derivato dall’accertamento esecutivo sia già stato affidato all’Agente della Riscossione. E tale affidamento avviene, ai sensi della lett. b) dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010 soltanto decorsi 30 giorni dal termine per ricorrere. Chiaro quindi che se il termine di impugnazione non è ancora decorso, il carico non può essere ancora stato affidato, e non può quindi applicarsi il differimento previsto dall’art. 68, D.L. n. 18/2020. Nel caso dell’accertamento esecutivo, quindi, si mantiene la coincidenza tra termine di impugnazione e termine di versamento, entrambi sospesi ai sensi dell’art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020 tra il 9 di marzo ed il 15 di aprile. Questa impostazione è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 20 marzo 2020.

Veniamo ora alle note più dolenti.

Nessun rinvio per avvisi bonari e accertamenti con adesione

Non è stato previsto alcun differimento per i versamenti da effettuare direttamente all’Agenzia delle Entrate e non invece all’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Non è allora sospeso il pagamento degli avvisi bonari emessi ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, né le relative eventuali rateizzazioni. Né è sospeso il versamento di quanto dovuto a seguito di rateizzazione seguita ad un accertamento con adesione, ad una mediazione, ad una conciliazione o ad una definizione delle liti pendenti. Questa “dimenticanza” del legislatore va fortemente stigmatizzata poiché le conseguenze del mancato versamento anche solo di una rata possono essere davvero importanti e mettere gravemente in difficoltà i contribuenti coinvolti, proprio nel momento in cui avrebbero bisogno di un maggiore sostegno.

Non si comprende perché il legislatore ritenga degno di maggior tutela il contribuente che stia rateizzando una cartella o un accertamento esecutivo, rispetto a quello che stia rateizzando un avviso bonario o un accertamento con adesione. Quest’ultimo infatti, si è mostrato più collaborativo del primo e si è impegnato appena ha potuto in una rateizzazione, senza attendere iscrizioni a ruolo o affidamenti in carico all’Agente della Riscossione. Questa solerzia non viene premiata dal D.L. n. 18/2020.

Deve essere ricordato che in caso di mancato pagamento di una sola rata entro il termine della successiva, il beneficio della rateizzazione decade tanto per l’avviso bonario che per l’accertamento con adesione.
Nel primo caso, la sanzione applicata passa dal 10% al 30%.
Nel secondo caso viene applicata ai sensi dell’art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973 una ulteriore sanzione pari al 45% dell’imposta complessiva non ancora versata.

Ben si comprende quindi come possa trovarsi in difficoltà il contribuente impossibilitato a versare anche solo una rata.

Esempi

In conclusione alcuni esempi per spiegare i concetti espressi.

Immaginiamo che un contribuente abbia ricevuto una cartella di pagamento in data 15 febbraio 2020.
L’originario termine per l’eventuale ricorso, fissato per il 15 aprile 2020 è prorogato al 22 maggio 2020 in applicazione dell’art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020; il termine per pagare, che cade nella finestra prevista dall’art. 68, D.L. n. 18/2020, è invece prorogato al 30 giugno 2020.
Il contribuente potrà restare inerte fino a questa data e poi entro quel termine pagare ovvero presentare una istanza di rateizzazione.

Immaginiamo invece che un contribuente abbia in corso una rateizzazione con Agenzia delle Entrate Riscossione.
Le rate scadenti nel periodo tra il l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 sono sospese e prorogate al 30 giugno 2020.
Entro questa data si dovrà disporre il pagamento di tutte e 3 le rate, fermo restando che ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973, lo si ricorda, il beneficio della rateizzazione viene meno solo con il mancato pagamento di 5 rate.  

Riferimenti normativi:

Questo documento fa parte del FocusCoronavirus