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EMERGENZA CORONAVIRUS

Coronavirus: il decreto MISE cambia nuovamente l’elenco delle attività sospese e autorizzate

di Sandra Pennacini | 26 Marzo 2020
Coronavirus: il decreto MISE cambia nuovamente l’elenco delle attività sospese e autorizzate

Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha disposto la sospensione, sino al 3 di aprile 2020, di tutte le attività non ritenute essenziali, stabilendo specifiche eccezioni elencate all’allegato 1 al Decreto stesso, e facendo salvo quanto già disposto con il D.P.C.M. 11 marzo 2020. L’elencazione delle attività autorizzate, tuttavia, ha avuto vita breve, posto che con Decreto MISE del 25 marzo 2020  la situazione è mutata.

Il quadro delle imprese autorizzate alla prosecuzione dell’attività deve quindi nuovamente essere rivisto. Le imprese che dovranno sospendere la propria attività per effetto della nuova formulazione delle attività consentite potranno ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Premessa

In premessa richiamiamo brevemente il quadro delle disposizioni che hanno imposto l’obbligo di sospensione delle attività economiche, limitandoci a quelle attualmente in vigore:

L’elenco delle attività consentite, definito dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, viene ora nuovamente modificato a seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, confronto dal quale è scaturita l’introduzione di alcune modifiche all’allegato 1 del D.P.C.M. del 22 marzo 2020.

Il nuovo elenco delle attività autorizzate

Il nuovo elenco di attività autorizzate emerge dall’allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal Decreto MISE 25 marzo 2020 :

Allegato 1

ATECO

DESCRIZIONE

1

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali

3

Pesca e acquacoltura

5

Estrazione di carbone

6

Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

09.1

Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale

10

Industrie alimentari

11

Industria delle bevande

13.96.20

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.95

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

14.12.00

Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

16.24

Fabbricazione di imballaggi in legno

17

Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)

18

Stampa e riproduzione di supporti registrati

19

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20

Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)

21

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22.2

Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)

23.13

Fabbricazione di vetro cavo

23.19.10

Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

25.21

Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

25.92

Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

26.6

Fabbricazione    di   apparecchi   per   irradiazione,   apparecchiature   elettromedicali   ed elettroterapeutiche

27.1

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità

27.2

Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici

28.29.30

Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio

28.95.00

Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.96

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

32.50

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.99.1

Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

32.99.4

Fabbricazione di casse funebri

33

Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)

35

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37

Gestione delle reti fognarie

38

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

39

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

42

Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)

43.2

Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

45.2

Manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.3

Commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4

Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

46.2

Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

46.3

Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco

46.46

Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici

46.49.2

Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali

46.61

Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori

46.69.91

Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

46.69.94

Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici

46.71

Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento

49

Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

50

Trasporto marittimo e per vie d'acqua

51

Trasporto aereo

52

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53

Servizi postali e attività di corriere

55.1

Alberghi e strutture simili

j (DA 58 A 63)

Servizi di informazione e comunicazione

K (da 64 a 66)

Attività finanziarie e assicurative

69

Attività legali e contabili

70

Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale

71

Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

72

Ricerca scientifica e sviluppo

74

Attività professionali, scientifiche e tecniche

75

Servizi veterinari

78.2

Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)

Vedi ulteriori precisazioni

80.1

Servizi di vigilanza privata

80.2

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81.2

Attività di pulizia e disinfestazione

82.20

Attività dei call center

Vedi ulteriori precisazioni

82.92

Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi

82.99.2

Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste

82.99.99

Altri servizi di sostegno alle imprese

 Vedi ulteriori precisazioni

84

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85

Istruzione

86

Assistenza sanitaria

87

Servizi di assistenza sociale residenziale

88

Assistenza sociale non residenziale

94

Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali

95.11.00

Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

95.12.01

Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

95.12.09

Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni

95.22.01

Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

97

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

              

Ulteriori precisazioni

Alcune attività autorizzate, in quanto presenti nell’allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal Decreto MISE 25 marzo 2020, sono soggette ad ulteriori precisazioni:

  • attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) (codice ATECO 78.2): l’attività è consentita solo se espletata in relazione alle attività di cui agli allegati 12 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal decreto MISE 25 marzo 2020 ;

Il lavoro interinale, pertanto, è consentito, ma solo laddove il lavoratore venga somministrato ad un’azienda autorizzata alla prosecuzione dell’attività.

  • attività dei call center (codice ATECO 82.20.00): l’attività è consentita limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 12 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, come modificato dal decreto MISE 25 marzo 2020 ;

L’attività di call center, pertanto, è consentita solo laddove venga espletata in relazione all’attività di un’attività autorizzata alla prosecuzione dell’attività, ed alle ulteriori condizioni sovra riportate.

  • attività e altri servizi di sostegno alle imprese (codice ATECO 82.99.99) consentita limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

I servizi di sostegno alle imprese sono consentiti esclusivamente per la consegna a domicilio di prodotti.

Decorrenza delle disposizioni MISE 25 marzo 2020

Come disposto dal Decreto MISE 25 marzo 2020 , le imprese che dovranno sospendere la propria attività per effetto della nuova formulazione del D.P.C.M. 22 marzo 2020, potranno ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Le disposizioni del decreto MISE producono effetto dalla data del 26 marzo 2020, ma le imprese costrette alla chiusura in forza della nuova formulazione delle attività consentite, non dovranno cessare immediatamente l’operatività, bensì dovranno sospendere l’attività entro il 28 marzo 2020.

 

Riferimenti normativi:

Questo documento fa parte del FocusCoronavirus