Le risposte a interpello del 7 febbraio 2020, n. 37 e 38 hanno avuto ad oggetto l’agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
Trattasi dell’agevolazione che non assoggetta a tassazione i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, purché il donatario acquisisca o integri il controllo della società le cui quote sono state trasferite, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), TUIR, e si impegni a proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o a detenere il controllo societario acquisito, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
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