L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 11 del 24 gennaio 2020 ha chiarito che la regola generale di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, per cui il debitore d’imposta è il cedente o prestatore, deve essere derogata tutte le volte in cui vi siano specifiche disposizioni che individuano il debitore d’imposta, anche per le operazioni fra soggetti residenti, nel committente o cessionario, come nel caso delle operazioni soggette al regime del reverse charge c.d. interno, quali le operazioni nel settore dei rottami di cui all’art. 74, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972, nonché, per analogia, le altre operazioni riguardanti ulteriori specifici settori di cui all’art. 17, commi 5, 6 e 7, del D.P.R. n. 633/1972.
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