L’ambito di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile si estende anche alla cessione e alla lavorazione dei rottami, purché questi conservino la loro natura di beni non più utilizzabili per gli scopi originari se non sottoposti a successive trasformazioni. La Cassazione, con la sentenza n. 32552 del 12 dicembre 2019, ha chiarito che si applica retroattivamente, anche d’ufficio, il regime sanzionatorio più favorevole al contribuente.
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