
Non costituiscono acquisti intracomunitari di beni se di ammontare inferiore a 10.000 euro quelli effettuati dal contribuente a forfait, in tali casi l’IVA è assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni e il contribuente a forfait non ha l’obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l’applicazione dell’imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia. Sono queste le principali indicazioni operative contenute nella circolare 10/E/2016 la cui validità è stata ribadita nell’ulteriore documento di prassi di recente adozione, la circolare n. 9/E/2019.

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