In materia di definizione agevolata delle liti pendenti, ex art. 6 del D.L. n. 119/2018, l’istanza presentata dopo il 10 giugno 2019 al fine di ottenere la sospensione del processo tributario è comunque valida. Tale termine non deve essere inteso come perentorio.
Si è espressa in tal senso la Corte di Cassazione, sez. V, con l’ordinanza 15 novembre 2019, n. 29790, modificando il proprio precedente orientamento.
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