In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 della Legge n. 12/1979 sono autorizzati a svolgere servizi per il lavoro (attività in materia di lavoro, previdenza ed assistenza) solo i soggetti abilitati e censiti operando quali intermediari nei confronti dell’Inps.
Gli avvocati, i dottori commercialisti e gli Esperti contabili, per poter operare dovranno effettuare il censimento e richiedere l’attribuzione dell’Inps con l’estensione per operare per i servizi aziendali.
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