Commento
IVA

Ambito applicativo della previsione di detraibilità dell’IVA non dovuta

di Marco Peirolo | 11 Dicembre 2019
Ambito applicativo della previsione di detraibilità dell’IVA non dovuta

La Commissione tributaria regionale di Milano, con la sentenza n. 3483/21/19 del 13 settembre 2019, si è pronunciata sull’ambito applicativo della norma che, in caso di erroneo addebito dell’IVA, consente al cessionario/committente, salvi i casi di frode, di detrarre l’imposta erroneamente addebitata, ferma restando l’applicazione della sanzione compresa fra 250 e 10.000,00 euro.
La questione, sulla quale è auspicabile un chiarimento ufficiale dell’Amministrazione finanziaria, è se tale previsione sia applicabile anche nei casi in cui l’imposta sia stata erroneamente addebitata in relazione ad operazioni esenti, non imponibili o, addirittura, escluse dal campo di applicazione del tributo.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Detrazione dell'IVA erroneamente addebitata: l'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997 consente al cessionario/committente di detrarre l'imposta, salvo frode fiscale, con sanzione da 250 a 10.000 euro. Efficacia retroattiva della norma con principio del favo rei. Ambito applicativo ancora da definire.