La Commissione tributaria regionale di Milano, con la sentenza n. 3483/21/19 del 13 settembre 2019, si è pronunciata sull’ambito applicativo della norma che, in caso di erroneo addebito dell’IVA, consente al cessionario/committente, salvi i casi di frode, di detrarre l’imposta erroneamente addebitata, ferma restando l’applicazione della sanzione compresa fra 250 e 10.000,00 euro.
La questione, sulla quale è auspicabile un chiarimento ufficiale dell’Amministrazione finanziaria, è se tale previsione sia applicabile anche nei casi in cui l’imposta sia stata erroneamente addebitata in relazione ad operazioni esenti, non imponibili o, addirittura, escluse dal campo di applicazione del tributo.
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