Nell’ambito del processo tributario, l’art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, prevede l’obbligo per i contribuenti di farsi assistere da un difensore abilitato. Tuttavia, per le controversie di valore fino a 3.000 euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Il valore della lite fa riferimento all’importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Nell’ambito del processo tributario telematico, l’art. 4 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 163 del 23 dicembre 2013, è intervenuto proprio a disciplinare le modalità con cui la procura alle liti, ovvero l’incarico di assistenza o difesa, possono essere validamente conferiti al difensore. Vediamo cosa succede nei casi di difesa personale del contribuente.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati