Con la risposta all’interpello n. 433 del 28 ottobre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha ricordato e chiarito che il regime di tassazione del reddito da lavoro dipendente dei frontalieri, residenti in Francia, che lavorano in Italia è fiscalmente imponibile soltanto nello Stato in cui i lavoratori sono residenti.
Infatti, come recita la Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni al paragrafo 4, dell’art. 15, “i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti”.
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