La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29180 del 12 novembre 2019, ha affermato che l’indennità per la perdita dell’avviamento che il locatore è tenuto a corrispondere al conduttore al termine della locazione, ai sensi dell’art. 34 della Legge n. 392/1978, ha natura di indennizzo e, come tale, è esclusa dall’applicazione dell’IVA, in quanto carente di effettiva controprestazione da parte del conduttore.
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