Il termine stabilito al 30 giugno 2020 dal D.L. n. 34/2019, per l’adeguamento degli statuti al “Codice del Terzo Settore”, è meramente ordinatorio e non perentorio. Il termine consente di effettuare le predette modifiche con delibera dell’assemblea ordinaria dei soci, quindi con un procedimento semplificato e senza il raggiungimento di maggioranze qualificate. Una volta spirato tale termine le modifiche degli statuti dovranno essere deliberate dall’assemblea straordinaria in grado di esprimere le proprie decisioni con quorum qualificati. Se le predette operazioni di adeguamento degli statuti dovessero essere effettuate dopo la data del 30 giugno 2020 sarà comunque possibile conservare le agevolazioni fiscali fin quando la riforma non sarà pienamente operativa. A tal fine sarà necessario ottenere l’autorizzazione della Commissione europea a proposito dei regimi contabili e l’effettiva istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
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