In caso di versamenti insufficienti delle imposte dovute a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019, ai fini del decorso del ravvedimento rileva la data di effettuazione del versamento da correggere.
Qualora, invece, il contribuente in proroga non abbia versato alcun importo entro il 30 settembre né verserà alcunché entro il 30 ottobre, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute, sia in sede di ravvedimento che di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, è la data originaria di scadenza, ossia il 30 settembre.
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