Con la risposta all’interpello n. 387 del 20 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate conferma che, in caso di accordo transattivo, la variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta soggiace al termine di un anno previsto dall’art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, non trovando applicazione il maggior termine previsto, in caso di decisione dell’autorità giudiziaria, dal comma 2 dello stesso art. 26.
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