A decorrere dagli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020, l’Agenzia delle entrate avrà l’obbligo di precederli con la notifica di un invito al contraddittorio, pena l’invalidità dell’avviso di accertamento stesso, qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto fare valere, se il contraddittorio fosse stato attivato. Altra importante e conseguente novità è che qualora tra la data di comparizione indicata nell’invito a comparire e quella di decadenza dell’Amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’avviso è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga a quello ordinario.
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