Con la risposta all’interpello n. 331 del 7 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nei casi di furto o truffa sussiste da parte del cedente/prestatore la possibilità di emettere note di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, nel presupposto che alla luce di elementi oggettivi, al momento dell’emissione delle fatture attive, il contribuente non sapeva e non poteva ragionevolmente sapere che si trattasse di un furto ovvero di una truffa.
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