Con la Risposta all’interpello n. 389 del 24 settembre 2019 , l’Agenzia delle Entrate supera la precedente indicazione fornita nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, consentendo agli operatori che ricorrono alla fatturazione differita per più cessioni o prestazioni effettuate nello stesso mese di indicare, convenzionalmente, l’ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni, rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta.
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