Con riferimento al credito d’imposta per investimenti al sud istituito dalla Legge di Bilancio 2016, può accadere che il contribuente (beneficiario) utilizzi in compensazione una misura superiore a quella spettante. In tal caso troverà applicazione la sanzione prevista dall’art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997 (ossia il 30% del credito utilizzato in eccesso). Ad ogni modo si rende applicabile il ravvedimento operoso. Laddove, invece, il credito si configuri come “inesistente”, la sanzione applicabile sarà quella di cui al comma 5 dello stesso art. 13 (dal 100% al 200% del credito utilizzato). Il presente elaborato espone in maniera pratica il riversamento all’erario di quanto indebitamente utilizzato.
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