Nel caso di verifiche diverse da quelle analitiche, ed ai fini della ricostruzione del reddito, i costi non registrati devono essere riconosciuti anche nel caso in cui non siano stati annotati nelle scritture contabili e anche quando sia stata omessa la dichiarazione dei redditi.
Tutto quanto esposto emerge dalla sentenza n. 19191 della Suprema Corte di Cassazione pubblicata il 17 luglio 2019.
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