L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda anche i soggetti passivi che hanno optato per il regime forfetario previsto dalla legge n. 398/1991. Tuttavia, l’emissione del documento in formato digitale diviene obbligatoria esclusivamente nei casi in cui l’ammontare dei proventi commerciali conseguiti nel periodo d’imposta precedente abbia superato la soglia di 65.000 euro. In tale ipotesi, l’ente associativo tenuto all’adempimento deve assicurarsi che il documento sia emesso in suo nome e per suo conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta. La verifica dell’emissione del documento può essere effettuata accedendo all’area riservata nel sito dell’Agenzia delle entrate. Se le due parti dell’operazione non trovano l’accordo, la fattura elettronica dovrà essere emessa direttamente dall’ente associativo. La soluzione sarà la stessa anche nel caso in cui il cessionario sarà rappresentato a sua volta da un altro ente associativo che si avvale del predetto regime forfetario o da un contribuente che si avvale del regime forfetario di cui all’art. 1 della legge n. 190/2014.
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