I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive (comprese quelle che forniscono alloggio in tende e roulotte), i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere (compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali), con l’eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, per soggiorni non superiori a 24 ore, dovranno comunicare le generalità degli alloggiati alla questura territorialmente competente, entro 6 ore dall’arrivo degli ospiti, anziché entro 24 ore. È l’importante novità contenuta all’art. 5 del decreto sicurezza-bis (D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 2019, n. 77).
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