La ricevuta che attesta la presentazione del 730, rilasciata dal CAF al contribuente, è sufficiente ad escludere la responsabilità di quest’ultimo laddove il CAF non ottemperi effettivamente alla trasmissione telematica della dichiarazione. Può essere così riassunta la sentenza 17 aprile 2019, n. 480 della CTR Liguria. Nel caso esaminato il 730 deve essere considerato presentato e le sanzioni per la sua asserita omissione annullata poiché il CAF ha emesso regolare ricevuta della ricezione della dichiarazione, mentre l’omessa successiva trasmissione telematica della dichiarazione libera da ogni responsabilità il contribuente.
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