L’art. 12-octies del decreto “Crescita” (D.L. n. 34/2019 ) ha modificato il comma 4-quater dell’art. 7 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 prevedendo che la stampa cartacea dei libri contabili è necessaria solo all’atto del controllo e su richiesta degli organi di controllo. Di fatto è stata ampliata la possibilità, precedentemente prevista unicamente per i registri IVA, a tutti i registri contabili che possono essere aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto. Esaminiamo le nuove regole applicabili con effetto dal 1° maggio 2019.
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