L’art. 11-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, estende il regime del realizzo controllato anche alle ipotesi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto di una società target, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, ma le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, e le stesse partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
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