L’IVA addebita per errore in eccesso è detraibile dall’acquirente che sarà destinatario dell’irrogazione di una sanzione fissa compresa tra 250 e 10.000 euro. La disposizione si applica retroattivamente anche per le operazioni poste in essere anteriormente al 1° gennaio 2018, cioè prima dell’entrata in vigore della legge n. 205/2017, che ha previsto la novità. Il decreto "Crescita", convertito ieri in legge, ha dunque risolto i dubbi interpretativi sorti in passato circa l’ambito temporale di applicazione della novella. La Cassazione ha ritenuto che l’applicazione retroattiva fosse circoscritta all’irrogazione della sanzione più favorevole al contribuente (favor rei). Invece, il riconoscimento della detrazione dell’IVA addebitata in eccesso avrebbe dovuto riguardare le sole operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2018 in avanti. Il decreto "Crescita" prevede espressamente la retroattività “integrale” della disposizione. Conseguentemente l’IVA addebitata in eccesso è detraibile anche per le operazioni poste in essere anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 2018.
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