Commento
IMMOBILI, CONTRATTI

Le nuove tutele per gli acquirenti di beni immobili da costruire

di Damiano Marinelli, Saverio Sabatini | 31 Maggio 2019
Le nuove tutele per gli acquirenti di beni immobili da costruire

Il Codice della Crisi d’impresa approvato il 10 gennaio 2019 è entrato in vigore dallo scorso 16 marzo per quel che concerne le nuove tutele che il Legislatore ha inteso apprestare a chi si trova nella condizione di contrarre con imprese di costruzioni, sempreché il promissario acquirente sia una persona fisica, il promittente alienante sia un imprenditore, l’immobile rientri in un arco temporale che va dal deposito del progetto al deposito della domanda di rilascio del certificato di agibilità e il contratto esprima effetti obbligatori. Dunque rimangono invariate le condizioni oggettive e soggettive dell’originaria impostazione del T.A.I.C., tuttavia si introducono, tra le altre, due novità di assoluta rilevanza: la mancata consegna della polizza indennitaria decennale viene ora sanzionata con la nullità relativa e, a maggior tutela del promissario acquirente, si impone la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Con il presente approfondimento forniamo anche una Formula recante il preliminare di vendita di immobili da costruire, disponibile anche nell’apposito Formulario - Contratti.

Il Legislatore rafforza le tutele per gli acquirenti di immobili da costruire, introducendo l'obbligo del contratto preliminare di vendita per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

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