
L’operazione straordinaria di trasformazione non interrompe l’holding period di 12 mesi richiesto dall’art. 87 comma 1 lett. a) Tuir al fine di esentare al 95% la plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione societaria. Ad affermarlo è la Risposta all’interpello n. 70 del 1° marzo 2019 pubblicata il 6 marzo in cui l’Agenzia delle Entrate, confermando quanto già precisato per le operazioni straordinarie di conferimento, fusione e scissione con la Circolare 4 agosto 2004, n. 36/E, ha ritenuto che anche un’operazione straordinaria di trasformazione non interrompe, ai fini del computo del requisito ex art. 87, il periodo di possesso della partecipazione che sarà invece computato in capo al soggetto trasformato tenendo conto anche del periodo maturato in capo al soggetto trasformando. Il chiarimento è di importanza rilevante in quanto l’Ufficio non si era mai espresso in relazione all’operazione di trasformazione.

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