Commento
ADEMPIMENTI

Associazioni sportive in regime Legge n. 398/91 e spesometro

di Sandra Pennacini | 21 Marzo 2018
Associazioni sportive in regime Legge n. 398/91 e spesometro

Con l’approssimarsi della scadenza prevista per l’invio delle Comunicazioni Dati delle Fatture Emesse e Ricevute, prevista per il 6 aprile 2018, richiamiamo le specifiche disposizioni previste in materia e valevoli per gli enti non commerciali e le associazioni e società sportive dilettantistiche che applicano il regime previsto dalla Legge  16 dicembre 1991 n. 398. Un intervento opportuno per richiamare l’attenzione sulle disposizioni attualmente vigenti, posto che per quanto riguarda questa tipologia di contribuenti sono profonde le differenze tra “nuovo” e “vecchio”  spesometro.

Premessa

Gli enti non commerciali e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di cui allaLegge 16 dicembre 1991 n. 398, in quanto soggetti titolari di partita IVA, sono tenute ad adempiere alla trasmissione telematica del cosiddetto spesometro. Tuttavia, alla luce della particolare natura tributaria di questi soggetti, per essi valgono disposizioni specifiche, che peraltro hanno subito una profonda evoluzione rispetto quanto era stato in prima battuta stabilito con riferimento al vecchio spesometro in vigore fino all’anno 2016, o per meglio dire la Comunicazione Polivalente.

 

Associazioni in regime Legge n. 398/91 e la ‘vecchia’ Comunicazione Polivalente

Talvolta è opportuno richiamare, oltre al regime attualmente vigente, anche quanto era previsto in precedenza. Quanto sopra vale in particolar modo quando l’evoluzione normativa presenta differenze sostanziali tra il prima ed il dopo, come nel caso del trattamento delle associazioni in regime L. n. 398/91 con riferimento allo spesometro.

Ricordiamo intanto che le associazioni che applicano il regime di cui alla L. n. 398/1991 sono esonerate da tutta una serie di adempimenti, tra i quali in ambito IVA spiccano le Comunicazioni Periodiche delle Liquidazioni IVA (LI.PE.) e la dichiarazione IVA annuale.

Detto questo, invece, occorre ricordare che le stesse associazioni non sfuggono, così come non sono sfuggite in precedenza, alla compilazione dello spesometro.

Secondo la previgenti disposizioni in materia, l’obbligo di trasmissione dello spesometro, previsto dall’articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, riguardava tutti i soggetti di imposta, indipendentemente dalle modalità di liquidazione dell’imposta.

Con specifico riferimento alla Comunicazione Polivalente (cd. vecchio spesometro), gli enti non commerciali erano tenuti alla trasmissione dei dati che si riferivano ad operazioni aventi natura commerciale.

Per quanto sopra, e solo con riferimento all’attività commerciale, anche le associazioni "in regime L. n. 398/91" erano tenute a trasmettere con la Comunicazione Polivalente le operazioni effettuate nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente svolta. Nulla era da comunicarsi, pertanto, per quanto riguardava l’attività istituzionale, ma vigeva in toto l’obbligo di trasmissione delle operazioni effettuate in ambito commerciale, sia con riferimento all’aspetto attivo che a quello passivo.

Dovevano quindi essere trasmessi i dati relativi a tutte le fatture emesse, nonché le operazioni attive non soggette a fatturazione ma di importo pari o superiore a 3.600 euro IVA inclusa. A dover essere trasmesse con la Comunicazione Polivalente erano anche le fatture di acquisto, nonostante l’articolo 2 della Legge n. 398/1991 preveda, oggi come allora, che tali fatture non debbano essere registrate ma solo numerate progressivamente in ordine di ricezione e conservate.

Questa curiosa impostazione, prevista per la Comunicazione Polivalente, imponeva dunque di trasmettere anche le fatture passive inerenti l’attività commerciale, nonostante le suddette fatture fossero esonerate da registrazione. Addirittura, con riferimento agli acquisti di beni e servizi impiegati promiscuamente sia per l’attività commerciale che per l’attività istituzionale, era parimenti previsto l’obbligo di invio, per l’importo totale della fattura.

 

Associazioni in regime Legge n. 398/91 e la ‘nuova’ Comunicazione Dati delle Fatture

La circostanza che le associazioni in regime di cui la L. n. 398/1991 fossero tenute, come abbiamo visto, a trasmettere i dati relativi alle fatture passive (seppure limitatamente alle operazioni aventi natura commerciale o promiscua) aveva suscitato più di una perplessità, posto che, come abbiamo visto, gli enti che adottano il regime previsto dalla L. n. 398/1991 non sono tenuti alla registrazione delle fatture passive.

A questo curioso ‘disallineamento’ tra obblighi di registrazione e obblighi di comunicazione è stato posto rimedio sono nel 2017, e più precisamente con la Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 7 febbraio 2017.

Con tale Circolare, inerente all'“Articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 e articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 – Trasmissione telematica all’Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute - Primi chiarimenti”, è stato chiarito che i contribuenti in regime forfettario ex lege n. 398/1991, applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle associazioni ad esse assimilate (aspetto, quest’ultimo, in via di evoluzione alla luce della Riforma del Terzo Settore), devono trasmettere ai fini della Comunicazione Dati delle Fatture (cd. nuovo spesometro) solo i dati relativi alle fatture emesse.

A dover essere oggetto di trasmissione sarà pertanto esclusivamente l’aspetto attivo, mentre i dati delle fatture ricevute, a partire dai dati che si riferiscono al 2017, non sono da trasmettersi mai, in alcun caso, e questo indipendentemente dal fatto che si riferiscano ad attività istituzionale, commerciale o promiscua.

L’esonero dall’obbligo di trasmissione, infatti, come argomentato dalla summenzionata Circolare 7 febraio 2017 n. 1/E, discende dalla circostanza che le fatture ricevute sono esonerate dall’obbligo di registrazione.

Per quanto sopra, a partire dall’anno 2017, nello spesometro degli enti non commerciali e delle associazioni sportive in regime L. n. 398/1991, non deve essere considerato altro che l’aspetto attivo, e con riferimento all’aspetto attivo a dover essere comunicate sono esclusivamente le fatture eventualmente emesse.

Laddove, a causa di una possibile confusione tra nuove e vecchie normative, si sia incorsi in errore, procedendo all’invio di dati relativi all’aspetto passivo di una associazione in regime L. n. 398/1991, si ricorda che è comunque possibile apportare correzioni ai dati inviati con riferimento al primo semestre 2017, entro il termine di trasmissione previsto per i dati del secondo trimestre, ovvero il 6 aprile 2018, e senza irrogazione di sanzioni. È pertanto consigliabile, laddove ricorra il caso, approfittare di questa sorta di ‘riapertura del termini’ prevista dal D.L. n. 148/2017 e procedere con l’effettuazione della procedura di annullamento dei dati stessi.

 

 

Riferimenti normativi:

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