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AGRICOLTURA

La disciplina tributaria delle agro-energie: nuove regole e limiti

Tassazione delle attività esercitate a cura di un imprenditore agricolo finalizzate alla produzione e alla cessione di energia e calore derivanti da fonti rinnovabili di origine agricola, zootecnica, forestale o agroindustriale

di Fabrizio G. Poggiani | 3 Novembre 2026
La disciplina tributaria delle agro-energie: nuove regole e limiti

Si definiscono agro-energie tutte quelle attività finalizzate alla produzione e alla cessione di energia e calore derivanti da fonti rinnovabili, nonché alla produzione e alla cessione di carburanti e prodotti chimici di origine agro-forestale provenienti prevalentemente dal fondo. Per essere definite tali le dette attività devono essere esercitate a cura di un imprenditore agricolo, di cui all’art. 2135 c.c., o di un soggetto ad esso equiparato. La lettera a) comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ha definito le fonti energetiche rinnovabili ma solo una parte di tali attività, tuttavia, fruisce di un regime fiscale specifico. Le agroenergie, peraltro, per le quali il legislatore prevede un regime impositivo specifico quando svolte da un imprenditore agricolo si dividono in fotovoltaiche e agrivoltaiche, biomasse, carburanti verdi e prodotti chimici.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'imprenditore agricolo può svolgere attività connesse, come produzione di energia rinnovabile, purché prevalenti e collegate alle attività agricole principali. La produzione energetica entro certi limiti è tassata come reddito agrario, mentre l'eccedente è considerata reddito d'impresa. Dal 2026, per gli impianti fotovoltaici a terra oltre i 260.000 kWh/anno, la tassazione diventa ordinaria.