
La Cassazione n. 22960/2026 ha chiarito che, quando il mercato esprime un’offerta concreta per l’azienda, il valore di liquidazione non può essere costruito su una stima atomistica che ignori quel dato. Il principio è condivisibile, ma apre un problema ulteriore: la data alla quale deve essere ricostruito lo scenario alternativo. Nella continuità indiretta e, soprattutto, nella composizione negoziata, il trascorrere del tempo può far confluire nel valore liquidatorio gli effetti del risanamento già realizzato. Il nodo è quindi evitare che il controfattuale incorpori ex post il valore conservato o creato dall’intervento del terzo, alterando il confronto tra continuità e liquidazione.

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