
Ai fini della determinazione dei contributi previdenziali dovuti dal collaboratore familiare iscritto alla gestione commercianti, la base imponibile è data nella totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF che include anche i redditi derivanti dalla partecipazione del collaboratore in una società di persone. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26195, del 4 ottobre 2026, nel ritenere fondato il ricorso dell’INPS ha affermato che i redditi da partecipazione dei collaboratori di impresa familiare rientrano nella base imponibile di calcolo dei contributi.

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