
La riforma introdotta dall’art. 5 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 interviene su un tema apparentemente circoscritto - la deducibilità delle svalutazioni dei titoli - ma ridisegna in realtà il rapporto tra valori contabili e valori fiscali delle attività finanziarie. Il punto decisivo è distinguere, prima ancora del criterio di valutazione, la natura dello strumento e la sua destinazione in bilancio: titolo di debito o partecipazione; attivo circolante o immobilizzazione finanziaria; soggetto OIC o IAS/IFRS adopter.

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