Circolare monografica
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Società a ristretta base: utili occulti e presunzione di distribuzione

Distribuzione ai soci: presunta, salvo prova contraria, soltanto quando l’accertamento nei confronti della società riguardi ricavi imponibili non contabilizzati e non dichiarati oppure costi inesistenti dedotti dal reddito

di Carla De Luca | 4 Settembre 2026
Società a ristretta base: utili occulti e presunzione di distribuzione

L’art. 23 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 disciplina espressamente la tassazione dei soci delle società di capitali a ristretta base partecipativa in presenza di utili extracontabili. La nuova norma recepisce un orientamento consolidato della giurisprudenza, ma ne delimita l’applicazione: la distribuzione ai soci può essere presunta, salvo prova contraria, soltanto quando l’accertamento nei confronti della società riguardi ricavi imponibili non contabilizzati e non dichiarati oppure costi inesistenti dedotti dal reddito. Non basta, quindi, qualsiasi maggiore imponibile accertato in capo alla società. La disposizione rafforza la base normativa dell’accertamento sui soci, ma impone all’Amministrazione finanziaria di dimostrare la presenza di componenti occulti attraverso elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva. Per società, soci e difensori diventa essenziale distinguere la rettifica che genera effettivamente utili distribuibili dalle violazioni meramente valutative o fiscali.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La presunzione di distribuzione degli utili ai soci nelle società di capitali a base ristretta è prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 148/2026, ma solo se accertati ricavi non dichiarati o costi inesistenti. La tassazione dei soci è possibile solo dopo aver dimostrato l'esistenza di utili extracontabili e la loro distribuzione, ammessa la prova contraria.