
Con la sentenza n. 25283/2026, la Terza Sezione penale della Cassazione esamina un sequestro preventivo relativo a crediti d’imposta da superbonus e bonus facciate ritenuti inesistenti. Il punto centrale è questo: un trasferimento può essere pienamente tracciabile sul piano bancario e, nello stesso tempo, avere efficacia dissimulatoria se la causale rappresenta un rapporto economico non reale. La decisione riguarda il reato di autoriciclaggio previsto dall’art. 648-ter.1 c.p., non gli obblighi amministrativi di adeguata verifica e segnalazione posti a carico dei professionisti. Il suo rilievo operativo è tuttavia evidente: la contabile bancaria prova il percorso del denaro, ma non dimostra che la ragione economica indicata nel pagamento sia vera.
La Corte precisa anche il limite dell’impostazione accusatoria: l’autoriciclaggio presuppone che siano individuati e adeguatamente motivati il reato presupposto, il profitto illecito e il collegamento tra quel profitto e le operazioni successive. Per questo l’ordinanza è stata annullata in parte, con rinvio, limitatamente alla vicenda collegata alla fattura n. 42 del 22 luglio 2021.

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